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Il caso del Mese: Luglio 2021

L’azienda X chiede ed ottiene dall’INPS di essere autorizzata ad un conguaglio contributivo in conformità delle norme emergenziali COVID 19.

Nella denuncia aziendale Uniemens, per mero errore, non venivano indicati i codici di autorizzazione.

Il sistema informatico INPS accettava la denuncia e nessun controllo di regolarità veniva successivamente svolto dall’Ente.

L’azienda X scopre solo a seguito della richiesta del DURC (attestato di conformità contributiva), che il conguaglio non era stato accettato e che quindi risultava una irregolarità contributiva.

Nel frattempo erano trascorsi oltre 6 mesi dall’invio della modulistica.

L’INPS inviava quindi un invito di regolarizzazione per un importo di circa 13 mila, tra capitale e sanzioni eccependo la decadenza dell’azienda ai sensi dell’art. 7 D.LGS. n. 148 del 2015.

L’Azienda decideva di proporre istanza di autotutela, ai sensi dell’art. 1 comma 136 della legge 30.12.2004 n. 311 e dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 come introdotto dalla legge n. 15 del 2005 per l’ANNULLAMENTO dell’illegittimo invito INPS alla regolarizzazione contributiva, ritenendo che la decadenza eccepita dall’INPS, in tema di conguaglio, fosse in violazione della norma stessa di legge.

L’aspetto molto interessante dell’istanza in autotutela è che questa non arresta né sospende i termini per la proposizione del ricorso amministrativo tramite gli appositi Comitati o giudiziario avanti il Tribunale del Lavoro competente.

Ciò comporta che sia sempre possibile, in presenza dei requisiti di legge, proporre questa modalità di reclamo e nel frattempo agire per la tutela dei propri diritti.

Avv. Giovanna Iraci